Dal primo gennaio 2023 tornano i voucher per il lavoro occasionale, la forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie.

L ‘articolo 63 della Legge di Bilancio 2023 interviene sull’articolo 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (che disciplina il lavoro occasionale) e include le seguenti importanti novità:

raddoppio del tetto di reddito complessivo annuo entro cui possono esser utilizzati questi buoni, che passa da 5.000 a 10.000 euro lordi all’anno;

divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

I voucher lavoro, per il momento, sono previsti solo per il settore dell’agricoltura, per il comparto HO.RE.CA. (industria alberghiera) e per le attività di cura della persona, oltre che per il lavoro domestico.

L’importo dei voucher lavoro previsti per il 2023 è pari a 10 euro all’ora lordi (circa 7,5 euro netti), proprio come avveniva in passato, quando erano in vigore. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo le nuove regole previste per il settore agricolo.

La misura si rivolge a tutti i prestatori di lavoro già identificati dalla Legge Biagi e successive modifiche. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

-studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Si presume, quindi, anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, ma questo è ancora un nodo da sciogliere;

lavoratori part time;

-inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;

-lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

Proprio come in passato, i voucher lavoro reintrodotti dal 1° gennaio 2023 garantiranno una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, che sarà valida nei limiti dei 10.000 euro lordi per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti. I 10 euro ciascuno di ciascun voucher, in particolare, comprendono: la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%); l’assicurazione INAIL (7%); il compenso all’INPS per la gestione del servizio.

Ecco perché il valore netto a favore del prestatore è di circa 7,50 euro. Ma attenzione, qualora le regole rimanessero quelle originarie, i voucher continuerebbero a non dare diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.

Non è stato ancora chiarito in Legge di Bilancio 2023 come si potranno richiedere i voucher lavoro occasionale dal 1° gennaio 2023. In passato era possibile acquistarli presso le sedi INPS territoriali, i tabaccai convenzionati, con procedure telematiche e presso le banche popolari abilitate o gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. Non appena vi saranno novità su questo punto, noi vi aggiorneremo.