L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha acquisito in realtà piena efficacia solo dallo scorso 1° gennaio 2023  proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti.

L’Attestazione SOA è la certificazione che qualifica un’impresa ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

La  nuova norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa senza eseguire direttamente i lavori, non è necessario il possesso della attestazione SOA.

Il general contractor che sia, invece, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma.

L’articolo 10-bis è in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate.

Ai fini della decorrenza dell’obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell’articolo 10-bis che prevedono una gradualità:

  • il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

 

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

 

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;

 

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

 

 

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

 

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili.

 

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali.

Deve, infatti, ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.